VISITE CONVENZIONATE SSN: modalità ed esenzioni
Erogazione delle prestazioni in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (strutture sanitarie convenzionate)
Per ottenere una prestazione sanitaria convenzionata è necessaria la richiesta del medico del SSN (impegnativa).
Il ticket deve essere pagato al momento dell’accettazione per le visite specialistiche o al momento del ritiro del referto negli altri casi. Il medico è tenuto a scrivere sull’impegnativa:
nome, cognome ed età dell’assistito
codice fiscale (è possibile eseguire il calcolo del codice fiscale online)
l’indicazione di eventuali esenzioni (esenzione ticket per patologia, per reddito, per disoccupati, per gravidanza ecc. Vedere la tabella di seguito)
l’indicazione terapeutica
la classe di priorità della prestazione (vedere azienda ULSS di appartenenza)
la prestazione richiesta e il motivo della stessa
data, timbro e firma del medico
La stessa impegnativa non può essere usata per prestazioni esenti e non esenti. Prima di procedere con la prenotazione è importante controllare la durata, la validità e il codice dell’impegnativa medica.
Classi di priorità
L’attuale legge regionale (DGR n. 600 del 13/03/2007) prevede che il medico indichi sulla ricetta la classe di priorità della prestazione richiesta.
U – Urgente: eseguibile solo al pronto soccorso.
B – Breve: da eseguire entro 10 giorni.
D – Differita: visite da eseguire entro 30 giorni ed esami entro 60 giorni.
P – Programmabile: entro 180 giorni.
Tessera sanitaria
Per agevolare le operazioni all’accettazione è preferibile presentare entrambe le tessere sanitarie: quella vecchia (cartacea) e quella nuova (formato tessera). La nuova tessera sanitaria infatti non sostituisce, ma integra la precedente.
Indicazioni applicative per il pagamento della quota fissa per ogni ricetta
A seguito dell’adozione del DGR 1380 del 05/08/2011, per ogni ricetta specialistica si applica un ticket aggiuntivo di:
10 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) maggiore o uguale a 29.000 €.
5 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) inferiore a 29.000 € (da attestare esibendo al medico curante apposito certificato CEPQ)
Per gli assistiti esenti già certificati non viene applicato il ticket aggiuntivo per la quota fissa. Ai residenti fuori regione e agli stranieri residenti all’estero (anche se titolari di tessera temporanea rilasciata dall’ULSS) si applica sempre la quota fissa di 10 € per ricetta.
Il ticket sulla quota fissa si applica in base alla data di erogazione della prestazione e indipendentemente dalla data di prenotazione.
Definizioni
Nucleo familiare
E’ costituito dai familiari a carico, per i quali sono riconosciute le detrazioni per i carichi di famiglia:
coniuge non legalmente separato;
figli minori di 18 anni o di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito, figli permanentemente inabili al lavoro nonché familiari conviventi, compresi i figli maggiorenni indicati dall’art. 433 del Codice Civile (figli, o in assenza di figli, discendenti prossimi, genitori o, in loro assenza, ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
I suddetti familiari sono considerati a carico a condizione che non percepiscano un reddito annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Reddito complessivo
E’ quello di tutti i componenti del “nucleo familiare” al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.).
Il reddito complessivo va riferito all’anno precedente, determinandolo in via presuntiva.
Disoccupati
Si intendono i soggetti maggiori di 14 anni, che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze e sono iscritti al centro per l’impiego alla ricerca di una nuova occupazione.
Esenzioni ticket per reddito
Dal 01/05/11 sono cambiate le modalità per ottenere l’esenzione dal Ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (visite, esami strumentali e di laboratorio). Da tale data non è più valida l’autocertificazione con la firma sull’impegnativa, ma sono i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie della Regione Veneto a dover indicare nell’impegnativa il codice di esenzione.
All’atto della prescrizione, l’assistito deve presentare il certificato di esenzione e richiedere al medico di riportare sulla ricetta il codice di esenzione per condizioni economiche. I cittadini che non hanno ancora ricevuto a casa il certificato di esenzione e ritengono di avere i requisiti per ottenerlo, potranno recarsi agli sportelli dei Distretti della propria Azienda Sanitaria.
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